Art. 2.
(Delitti motivati dall'odio).

      1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi, di identità di genere o relativi all'orientamento sessuale»;

 

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          b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi, di identità di genere o relativi all'orientamento sessuale»;

          c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi, di identità di genere o relativi all'orientamento sessuale».

      2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o relativi all'identità di genere o all'orientamento sessuale».
      3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale».